PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le decisioni sono adottate entro sei mesi dalla proclamazione del membro del Parlamento, ovvero entro sessanta giorni dal momento in cui si verifica la causa di ineleggibilità o di incompatibilità. Contro le decisioni, ovvero in caso di decorso del termine prescritto, chiunque abbia titolo può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso alla Corte costituzionale, che decide nei successivi sessanta giorni».

Art. 2.

      1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

      «sulle decisioni delle Camere relative ai titoli di ammissione dei propri componenti, nonché alle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità».